ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL BOLLO NEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ ALLE MANSIONI

Il Difensore civico del Comune di Cesena, proseguendo nella sua doverosa attività di informazione sui risultati raggiunti nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, rende noto che una delle questioni su cui si era maggiormente impegnato negli ultimi tempi, vale a dire quella relativa alla legittimità o meno del pagamento dell’imposta di bollo sui certificati di idoneità alle mansioni, si è finalmente conclusa, dopo alterne vicende, in senso pienamente favorevole al personale docente tenuto a presentare agli istituti scolastici i certificati medici di cui sopra.

Ancora una volta, dunque, la costanza e la tenacia nel sostenere ed appoggiare le legittime istanze dei cittadini sono state premiate ed hanno fatto giustizia di interpretazioni distorte. L’Agenzia delle Entrate della Regione Emilia Romagna – Ufficio Fiscalità Generale – ha infatti dato risposta positiva al quesito posto dal Difensore civico, dichiarando espressamente che i certificati di idoneità alle mansioni rilasciati dalle ASL sono esenti dall’imposta di bollo.

Va tuttavia ricordato che, prima di questa decisione risolutiva, gli organi competenti a dirimere la questione avevano espresso pareri negativi, stabilendo che al personale docente non poteva riconoscersi la facoltà, al momento della domanda di assunzione, di presentare i certificati in carta semplice.

In particolare, la Ragioneria provinciale dello Stato aveva affermato il principio secondo cui la legislazione vigente, pur prevedendo la possibilità di comprovare stati, fatti e qualità personali con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, non consentiva affatto che di tale forma di semplificazione ci si potesse avvalere per i certificati medici e sanitari. Questi ultimi pertanto, secondo l’indirizzo interpretativo appena ricordato, non solo avrebbero dovuto assolvere regolarmente l’imposta di bollo, ma, in caso di assunzione in servizio a tempo determinato, avrebbero perfino dovuto essere rinnovati, sempre in regola con tale imposta, in occasione della stipula di ogni contratto a termine

Il Difensore civico rimaneva ovviamente insoddisfatto di questa presa di posizione, e quindi decideva di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate di Cesena, alla quale chiedeva di occuparsi del caso in esame, non senza aver prima raccomandato che venisse dedicata particolare attenzione ad alcune norme di un non recente decreto del Presidente della Repubblica (il D.P.R. 642 del 1972) , ritenute essenziali ai fini della soluzione della controversa questione.

Veniva ricordato, a questo fine, l’art. 10 del citato D:P.R., il quale esenta dall’imposta di bollo in modo assoluto i certificati che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari quando tali certificati "sono richiesti nell’esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi„.

L’ufficio cesenate dell’Agenzia delle Entrate ribadiva, però, l’orientamento negativo della Ragioneria provinciale dello Stato e, sia pur limitando l’esame alle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, esprimeva il convincimento che il certificato sanitario di idoneità alle mansioni rilasciato dall’azienda USL non potesse considerarsi documento "da allegare alla domanda di assunzione in servizio„ , e quindi esente dal bollo ai sensi della legislazione in vigore, in quanto documentazione prodotta successivamente all’entrata in servizio.

Anche in questa occasione il Difensore civico non si perdeva d’animo e si affrettava a rivolgere un "interpello„ alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’Emilia Romagna, la quale, disattendendo il parere dei colleghi cesenati, risolveva definitivamente il problema con la seguente testuale motivazione: "Questa Direzione ritiene che i certificati oggetto di quesito siano esenti dall’imposta di bollo, non solo perché aventi finalità di profilassi, in quanto provvedimenti volti a prevenire la diffusione di malattie infettive nell’espletamento di un ruolo, quello educativo, che impone continui contatti con l’infanzia, ma anche perché, se i documenti in questione sono imposti nel bando, e pertanto "da allegare all’istanza di assunzione in servizio" , non ha importanza che ci sia una materiale allegazione alla domanda di assunzione affinché essi siano esenti".

È importante notare a questo punto che, proprio in virtù dell’autorevolezza dell’organo al quale si deve il responso definitivo, e tenendo presente la funzione dei certificati di idoneità alle mansioni, che è essenzialmente di natura profilattica, la conclusione positiva della vicenda potrà andare a beneficio anche di altre categorie di lavoratori diverse da quella del personale docente, allorquando sia previsto l’obbligo di presentare ai datori di lavoro i certificati in oggetto.