Avviso - invito alla cittadinanza

Le ormai famigerate "multe pazze" (vale a dire le contravvenzioni elevate da vigili urbani o agenti della Polizia stradale di moltissime città italiane, specialmente del Centro – Sud, a carico di automobilisti che non si sono mai recati in tali città) continuano inesorabilmente a colpire ignari automobilisti che si ritrovano appunto a dover rispondere di infrazioni "fantasma„ mai commesse.

Nei mesi scorsi lo scrivente Ufficio, al quale si erano rivolti ben 19 concittadini giustamente indignati per essere rimasti vittime di questi episodi di ordinaria bestialità burocratica, è stato costretto a rammentare ai malcapitati (e a segnalare pubblicamente, attraverso i mezzi di comunicazione di massa) l’esistenza di una situazione profondamente iniqua e assolutamente intollerabile. Si è infatti precisato, in una ampia ed articolata memoria, che nei casi di multe "impazzite„ i presunti trasgressori non hanno alcuna possibilità di opporsi ai provvedimenti sanzionatori e non possono fare altro che pagare la sanzione pecuniaria irrogata; essi devono, cioè, fare "buon viso a cattiva sorte„ , piegare il capo, come in tante altre occasioni della vita, rassegnarsi e subire in silenzio le angherie della pubblica amministrazione.

Come questo Ufficio ha più volte chiarito, il cittadino che sa di non aver violato alcuna norma del Codice della strada, tanto meno quella che gli viene contestata, e vuole difendersi da simili soprusi può chiedere l’annullamento della sanzione inoltrando un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la presunta infrazione.

Ma c’è un doppio ostacolo che scoraggia gli automobilisti dal prendere tale iniziativa: il ricorso al Prefetto comporta il rischio del raddoppio della sanzione nel caso in cui il ricorso stesso non venga accolto; se invece l’automobilista decide di percorrere la via giudiziaria, deve recarsi materialmente presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Napoli, Bari, Taranto e così via per almeno due volte: prima per consegnare personalmente il proprio ricorso in cancelleria (dato che i ricorsi spediti per posta vengono dichiarati irricevibili) e poi per presenziare all’udienza che sarà fissata dal giudice: il tutto sopportando un costo elevatissimo, anche in termini economici, con dispendio di tempo e di energie.

Questa situazione, dagli aspetti decisamente kafkiani, se da un lato fa sì che la stragrande maggioranza degli automobilisti rinuncino a ribellarsi all’ingiustizia, dall’altro ha comportato l’emersione di preoccupazioni e timori legati alla consapevolezza dell’esistenza, ormai ampiamente accertata, di un’attività criminosa consistente nella clonazione di targhe.

Negli ultimi tempi, infatti, buona parte degli automobilisti e dei motociclisti costretti a pagare sanzioni illegittime, ma anche molti comuni cittadini, al momento non ancora coinvolti in vicende di questa natura, hanno cominciato a porsi un interrogativo inquietante: quello, cioè, delle conseguenze cui andrebbero incontro se gli anonimi clonatori di targhe non si limitassero a commettere infrazioni tutto sommato di lieve entità (come quelle usualmente contestate, che infatti si riferiscono a violazioni di divieti di sosta, all’ingresso in zone a traffico limitato, al mancato uso di caschi protettivi, al passaggio con il semaforo rosso, ecc.), ma ponessero in essere condotte ben più gravi, causando, ad esempio, un sinistro con esiti mortali o usando l’auto con targa clonata per compiere una rapina.

L’Ufficio del Difensore civico, raccogliendo e recependo queste legittime preoccupazioni, ha cercato di predisporre una qualche forma di difesa dai possibili rischi sopra segnalati e, pur consapevole delle numerose difficoltà in precedenza chiaramente evidenziate, ha deciso di prestare egualmente assistenza a chi ha ricevuto (o riceverà) multe infondate. Il cittadino verrà assistito sia mediante consigli e suggerimenti sulle iniziative da intraprendere, sia attraverso specifici interventi dell’Ufficio a sostegno di dette iniziative.

Ecco quindi, in sintesi, come regolarsi, con tutte le istruzioni per difendersi in qualche modo da verbali fasulli e, soprattutto, per cautelarsi contro eventuali ulteriori conseguenze negative.

  1. Innanzitutto, è necessario che il cittadino a cui sia stato notificato un verbale di accertamento di infrazioni al Codice della strada si rechi immediatamente presso l’Ufficio del Difensore civico, il quale chiederà all’organo accertatore di trasmettere copia del verbale originale. Questo intervento, che peraltro è stato effettuato con successo nel recente passato, è importante perché dal raffronto tra i due verbali possono emergere circostanze tali da consentire di dimostrare che l’autovettura del cittadino multato non è quella che ha commesso l’infrazione. In casi del genere il problema può risolversi rapidamente con un provvedimento di archiviazione del verbale da parte dell’organo di polizia e con il conseguente annullamento della sanzione pecuniaria.
  2. In attesa di ricevere il verbale originale, l’Ufficio metterà a disposizione del cittadino interessato un fac-simile di ricorso al Prefetto, che il cittadino stesso potrà, se necessario, adattare al suo caso specifico.
  3. Il ricorso al prefetto si presenta come l’unico mezzo di impugnazione possibile, non solo per la sua semplicità, ma anche, e soprattutto, perché può essere spedito per posta, diversamente da quanto avviene per il ricorso al Giudice di Pace, che, come già si è detto, deve essere consegnato personalmente.

    Naturalmente il ricorso dovrà contenere, ove possibile, elementi difensivi che abbiano una certa validità. Potranno essere utilissimi, a questo scopo, documenti che consentano di stabilire che al momento dell’infrazione il veicolo si trovava in tutt’altro luogo (ad esempio, ricevute di garage, estratti conto del telepass, ecc.). In mancanza di tali prove, occorrerà allegare al ricorso dichiarazioni testimoniali di persone che siano in grado di confermare, sotto la propria personale responsabilità, la presenza del veicolo in una località diversa da quella in cui è stata contestata la violazione del Codice della strada.

  4. Contemporaneamente l’automobilista ingiustamente multato dovrà presentare all’Autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato o Carabinieri) una denuncia contro ignoti, che verrà poi allegata al ricorso al momento della sua spedizione al Prefetto.

 

Anche di questa denuncia è stato predisposto un esemplare, che potrà essere ritirato presso l’Ufficio e consegnato agli organi predetti, i quali ne cureranno la riproduzione sui loro modulari, ovviamente con le integrazioni che si renderanno di volta in volta necessarie per adattare il testo della denuncia ai casi concreti.

Anche questo atto, nel quale l’automobilista affermerà di non essersi mai recato con la sua autovettura nella città in cui è stata elevata la contravvenzione, assume una estrema importanza al fine di favorire una decisione positiva da parte del Prefetto. Quest’ultimo, infatti, non potrà fare a meno di riconoscere che il cittadino il quale assume una simile iniziativa dimostra in modo inconfutabile la sua perfetta buona fede. È verosimile, infatti, che a nessuno venga in mente di "fare il furbo„ rilasciando dichiarazioni false, posto che una simile condotta, se scoperta, integra gli estremi di un reato molto grave, punibile con pesanti sanzioni.

  1. Sarà poi opportuno, sempre al fine di creare condizioni favorevoli per l’accoglimento del ricorso da parte del Prefetto, allegare al ricorso copia di una seconda denuncia contro ignoti che il cittadino avrà avuto cura di presentare all’Ufficio Nazionale per la ricerca delle auto clonate. Si tratta di un organismo di recente istituzione che ha sede a Napoli e che in pochi mesi ha già scoperto numerosi casi di clonazione di targhe automobilistiche.

 

Anche per tale denuncia l’automobilista potrà utilizzare un fac-simile predisposto dall’Ufficio. Quest’ultimo provvederà, infine, a fornire ai diretti interessati, a ulteriore riprova della possibilità di errori da parte degli agenti accertatori, una imponente serie di ritagli stampa che documentano l’impressionante numero di multe pazze di cui sono vittime i nostri concittadini (insieme a migliaia di automobilisti in tutto il Paese) e confermano quindi non solo l’esistenza, ma il proliferare del fenomeno della clonazione di targhe.

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Si raccomanda, a coloro che riterranno di avvalersi delle prestazioni rese da questo servizio di difesa civica, di essere tempestivi nel prendere contatto con l’Ufficio, in quanto l’espletamento delle varie incombenze sopra segnalate non potrà certo avvenire in tempi brevi, considerando la ristrettezza del termine per i ricorsi, l’elevato numero di pratiche di questo tipo giacenti presso l’Ufficio.

Si consiglia altresì, al momento della richiesta di fissazione dell’appuntamento, di segnalare il motivo della richiesta stessa. Ciò per evitare che l’appuntamento venga fissato, dato il gran numero di cittadini che si rivolgono all’Ufficio, a distanza di qualche settimana.