Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT (Testamento biologico)

  • Servizio attivo

Il servizio consente di dichiarare la propria volontà in materia di trattamenti sanitari.

A chi è rivolto

A tutta la cittadinanza

Come fare

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, oppure per scrittura privata consegnata direttamente dalla persona interessata allo Sportello Facile del Comune di Cesena (su appuntamento), che provvede all'annotazione in apposito registro e trasmesse per l'inserimento nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute.

Si evidenzia che gli operatori dello Sportello non possono partecipare alla redazione della scrittura, né sono tenuti a dare informazioni sul contenuto della medesima: hanno il solo compito di ricevere le dichiarazioni, di registrarle e di conservarle, previo accertamento dell’identità e della residenza di chi consegna il documento.

• Le DAT possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate

• Le disposizioni devono essere consegnate esclusivamente dalla persona interessata (non da un incaricato)

• Il disponente deve essere residente nel Comune di Cesena

• Nel caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano alla persona di comunicare.

In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente da parte dell'interessato e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle DAT in forma scritta.

Cosa serve

Occorre:

  • Residenza nel Comune di Cesena
  • Richiesta presentata personalmente

Cosa si ottiene

Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (Testamento biologico)

Tempi e scadenze

Tempo allo sportello: 15 minuti

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Uffici che erogano il servizio

Sportello Facile Territoriale

Piazzetta Cesenati del 1377, 1, 47521

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Settore Servizi al Cittadino e innovazione tecnologica

Piazza del Popolo 10, Cesena (FC), 47521
Argomenti:

Descrizione

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede  alla nomina di un amministratore di sostegno

Costi

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Procedure collegate all'esito

Registrazione della DAT e invio alla banca dati nazionale

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 24/01/2024, 11:57

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