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VIA e SCREENING

Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità

 
albero mani

La valutazione ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato per ciascun caso particolare, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra questi fattori.
 
La normativa di riferimento è costituita da:
 
- Decreto Legislativo n.4 del 16 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge Regionale n. 9 del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Sia la normativa nazionale sia quella regionale prevedono due differenti procedure in merito alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e la verifica di assoggettabilità (detta più semplicemente Screening).

Entrambe devono essere attivate su richiesta di chi propone l'intervento.

 
 

Differenza tra VIA e Verifica di Assoggettabilità (SCREENING)

 

Lo Screening è una procedura preliminare volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA. Tale procedura si applica al progetto preliminare e presenta un grado di definizione inferiore rispetto a quello di VIA.

Il procedimento di Screening può avere uno dei seguenti esiti:

1. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
2. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
3. accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA, prevista dagli artt. da 11 a 18 della Legge Regionale 9/1999.

La procedura di Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è invece molto più complessa. Essa viene svolta sul progetto definitivo di un'opera. Oltre al progetto definitivo deve essere presentato uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) contenete l'analisi degli impatti che l'opera in progetto avrà sull'ambiente sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio. Solitamente vengono analizzate le seguenti componenti ambientali: aria, rumore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, campi elettromagnetici, salute pubblica, rifiuti.

Il procedimento di VIA può avere uno dei seguenti esiti:

1. valutazione positiva con eventuali prescrizioni ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento o dell'opera;
2. valutazione negativa e preclusione della realizzazione dell'intervento o dell'opera;

I progetti da sottoporre alle procedure di VIA e Screening sono elencati nel Decreto Legislativo 4/2008 agli Allegati II, III e IV.
La Legge Regionale 9/1999, all'articolo 4 comma 3, prevede la possibilità per il proponente un progetto di attivare volontariamente la procedura di VIA per un progetto soggetto a Screening in base alla Legge Regionale, o di attivare volontariamente la procedura di Screening per un progetto non compreso negli allegati e che quindi non sarebbe soggetto a procedura.

Competenze e tempi di verifica

Il Decreto Legislativo 4/2008 individua, in base alla tipologia del progetto, due possibili autorità competenti:
 
- Ministero dell'Ambiente
- Regione
 
La Legge Regionale 9/1999 suddivide i progetti di competenza regionale in:
 
- progetti di competenza regionale
- progetti di competenza provinciale
- progetti di competenza comunale
 
L'autorità competente individuata dalla normativa dovrà pronunciarsi entro 60 giorni per lo Screening e 120 giorni per la VIA dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito.

 

Per approfondimenti

 
 
 

Data Ultima Modifica: 13/02/2013

Data di Pubblicazione: 14/12/2011

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