Cassazione, respinto il ricorso della società Al Monte srl contro il Comune di Cesena

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La vicenda risale al 21 agosto 2002

Data pubblicazione:

01 Agosto 2025

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Descrizione

Con ordinanza depositata il 29 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla società Al Monte S.r.l. contro il Comune di Cesena, confermando le pronunce dei giudici di merito che avevano escluso il diritto della società al risarcimento per lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione di un contratto preliminare di affitto d’azienda.

 

La vicenda risale al 21 agosto 2002 quando è stato stipulato un contratto con cui il Comune di Cesena concedeva in uso alla società Al Monte S.r.l. l’edificio di via del Monte 1534, per l’apertura di un ristorante. Nel 2013 il Tribunale di Forlì ha dichiarato la nullità del contratto condannando il Comune al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. La decisione è stata poi confermata in appello e in sede di legittimità.

 

Successivamente, Al Monte S.r.l. ha avviato un nuovo giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, sostenendo tra l’altro di aver perso il reddito atteso dall’affitto dell’azienda a una terza società, La Poggianina S.a.s., sulla base di un contratto preliminare sottoscritto nel 2009. Con sentenza del 16 novembre 2017il Tribunale di Forlì ha riconosciuto alla società un risarcimento di circa 1,16 milioni di euro e relativi interessi oltre alle spese legali escludendo il lucro cessante legato al contratto preliminare di affitto. Al Monte ha proposto appello avverso tale decisione chiedendo l’ulteriore somma di 1,4 milioni di euro. La Corte d’Appello di Bologna nel 2019 ha rigettato tale richiesta confermando così la sentenza di primo grado.

 

 

La decisione della Corte di Cassazione

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure proposte dalla società ricorrente, chiarendo che: la perdita del reddito derivante dal contratto preliminare di affitto non poteva essere considerata un danno certo e attuale, ma al massimo una perdita di chance, comunque non provata. Inoltre, l’ordinanza chiarisce che: le condizioni del contratto preliminare (quali l’onerosità del canone, la facoltà di recesso e la mancanza di garanzie) rendevano incerta la possibilità di una redditività dell’azienda. Non sussistevano infatti elementi sufficienti per qualificare tale pregiudizio come lucro cessante né come perdita dell’avviamento aziendale. Infine, la società chiedeva altresì una maggiore liquidazione del danno non patrimoniale: la Cassazione ha ribadito la congruità della liquidazione già riconosciuta dai giudici di merito respingendo anche questa pretesa di Al Monte.

 

La società Al Monte S.r.l. – in quanto soccombente – è stata condannata a rimborsare al Comune le spese legali sostenute, per un importo pari a 6.000 euro.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2025, 12:51

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