CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata in sanatoria

  • Servizio attivo

La mancata presentazione della CILA, per interventi ad essa soggetti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 16 bis della LR. 23/2004 e art. 6-bis c. 5 del DPR 380/2001.

A chi è rivolto

La CILA in sanatoria per interventi edilizi può essere presentata dal proprietario dell'immobile, dal responsabile dell’abuso o da avente titolo in base a valido negozio
giuridico.

Come fare

Le istanze vanno presentate esclusivamente on line utilizzando la piattaforma Accesso Unitario.
La CILA in sanatoria dovrà contenere i documenti necessari per accertare la conformità degli interventi abusivi alle normative tecniche edilizie ed urbanistiche, nonché dall'attestazione del versamento dell'importo dovuto a titolo di sanzione. Qualora necessari
atti di assenso di altre amministrazioni va inoltre allegata la dovuta documentazione e l'accertamento di conformità sarà subordinato al rilascio di tali atti di assenso.

Cosa serve

Occorre:

  • La SCIA in Sanatoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti ai sensi dell’art 481 del codice penale le necessarie conformità.
  • Credenziali SPID, CIE o CNS, Firma digitale, PEC

Cosa si ottiene

Regolarizzazione di interventi eseguiti in assenza di CILA

Tempi e scadenze

Lo Sportello unico entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte.

Accedi al servizio

Credenziali SPID, CIE o CNS, Firma digitale, PEC

Piattaforma Accesso Unitario

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Settore Governo del Territorio

Piazza del Popolo 10, Cesena (FC), 47521
Argomenti:

Descrizione

Ai sensi dell’art. 16 bis della LR. 23/2004, la mancata comunicazione di inizio lavori asseverata, per interventi ad essa soggetti, comporta l'applicazione di una sanzione
pecuniaria. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

 

La CILA IN SANATORIA può essere presentata per gli interventi edilizi, realizzati, elencati nel c. 5 dell’art. 7 della L.R. 15/2013 e s.m.i., ossia:
a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non abbiano riguardato le parti strutturali dell'edificio o che risultino prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e che comunque non abbiano recato pregiudizio alla statica dell'edificio e non abbiano modificato i prospetti;
b) le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non abbiano riguardato le parti strutturali dell'edificio o che risultino prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e che comunque non abbiano recato pregiudizio alla statica dell'edificio;
c) le modifiche interne di carattere edilizio eseguite sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
d) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non abbiano comportato aumento del carico urbanistico;
e) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non abbiano riguardato le parti strutturali dell'edificio o che risultino prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e che comunque non abbiano recato pregiudizio alla statica dell'edificio e non abbiano modificato i prospetti;
f) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
g) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
h) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
i) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;
l) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

Costi

E'previsto il pagamento dei diritti di segreteria (vedi Allegato Delibera di Giunta Comunale n.167/2023), tramite la piattaforma pagoPA.

E' inoltre prevista la corresponsione di un importo a titolo di oblazione calcolato secondo normativa vigente (L.R. 23/2004 ovvero D.P.R. 380/2001) in base al tipo di intervento eseguito.

Per il pagamento, è necessario generare un avviso online e pagare direttamente o scaricarlo e pagare con uno dei metodi previsti da pagoPA.

>> Genera qui l'avviso per il pagamento con pagoPA (nella causale è possibile aggiungere il nominativo)

La ricevuta del versamento effettuato mediante pagoPA va allegata alla presentazione della domanda.

Procedure collegate all'esito

In casi particolari potrebbero essere attivate procedure di controllo sul posto e/o di segnalazione alle autorità competenti.

Ulteriori informazioni

Link utili

Consulta lo stato della pratica

Richiesta di accesso ai documenti inerenti pratiche edilizie

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Le agende vengono rese disponibili:

1.      per gli appuntamenti ordinari, durata 30 minuti, ogni lunedì mattina per la settimana successiva con apertura a orario variabile dalle 7.30 alle 13.30;

2.      per gli appuntamenti "brevi", ex "libero", durata 20 minuti, il giorno stesso ovvero:

·   per il lunedì, ricevimento dalle 10 alle 13, apertura agende tra le 7.30 e le 9 in orario non prestabilito;

·   per il mercoledì, ricevimento dalle 8 alle 13, viene aperta il martedì pomeriggio tra le 16 e le 18 in orario non prestabilito;

·   per il giovedì, ricevimento dalle 14.30 alle 17, apertura agende tra le 7.30 e le 12, in orario non prestabilito.


Normativa

Legge regionale n.15 del 2013 » Demetra – Normativa, atti e sedute della Regione Emilia-Romagna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Normattiva

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Modulistica

Ultimo aggiornamento: 05/02/2024, 10:15

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