Ultimo aggiornamento: 12/06/2025, 08:33
A chi è rivolto
Ai cittadini e alle cittadine straniere, maggiorenni, che intendono vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, nato in Italia.
Il cittadino/a richiedente deve essere residente nel Comune di Cesena.
Descrizione
La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino).
Con il d.L. n.36 del 28/03/2025, convertito in Legge con modifiche, Legge n.74/2025 in data 24/05/2025, il Governo e il Parlamento italiano hanno recentemente introdotto una riforma significativa in materia di cittadinanza italiana e ius sanguinis, approvando un pacchetto di misure volto a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza per gli italo-discendenti residenti all’estero.
Il principio dello ius sanguinis viene orientato in una prospettiva che valorizza la cittadinanza come relazione viva tra l’individuo e lo Stato. Le nuove norme prevedono principalmente un limite all'acquisizione automatica della cittadinanza italiana per le persone nate all'estero che possiedono altra cittadinanza.
Anche se si ha un antenato italiano non si diventa più automaticamente cittadino italiano solo per tale motivo.
La limitazione vale anche per chi è nato prima dell'entrata in vigore della Legge.
La riforma prevede delle eccezioni che permettono a chi è nato all'estero di ottenere o mantenere la cittadinanza italiana, e tali eccezioni si applicano solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta:
- domanda presentata prima del 27/03/2025: chi ha presentato la domanda completa di riconoscimento della cittadinanza italiana entro tale data, anche se il riconoscimento avverrà in seguito, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;
- domanda su appuntamento fissato e comunicato entro il 27/03/2025: anche chi aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana fissato, formalmente confermato dall’Ente Pubblico a cui era stato rivolto (Consolato italiano all’estero o Comune) entro il 27/03/2025, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;
- domanda giudiziale: chi ha avviato una causa in tribunale entro il 27/03/2025 per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, potrà ottenere la cittadinanza se la sentenza sarà favorevole; in questo caso non importa il motivo del riconoscimento, ma è sufficiente che il giudice l’abbia concesso;
- un genitore o un nonno possiede – o possedeva a momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. La data in cui deve sussistere questo requisito è la data dell’evento che dà luogo all’acquisto della cittadinanza. Ad esempio, se è richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si considererà la situazione alla data della nascita dell’interessato.
Spetta al richiedente dimostrare che uno dei due genitori o dei nonni sia stato ESCLUSIVAMENTE cittadino italiano al momento della nascita dell’interessato o al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato.
Per accertare il possesso della sola cittadinanza italiana dell’avo, è necessario che siano prodotti documenti che negano che l’avo fosse in possesso di altra cittadinanza (certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia della cittadinanza italiana, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali di altri Paesi, o documentazione analoga), ma non potranno essere ritenute sufficienti eventuali autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000); - genitore residente in Italia per almeno due anni consecutivi: chi ha un genitore che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver acquistato la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio, può accedere al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; la residenza in Italia dovrà essere dimostrata tramite un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.
Il testo interviene anche in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova, e spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
- l’iscrizione anagrafica nei senza fissa dimora in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli Ufficiali di Stato Civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».
Pertanto, l’Ufficiale di Stato Civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente
agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per
accertare la veridicità del documento presentato.
Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure
sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare
richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del
Comune.
La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo. Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l'imposta di bollo.
Il richiedente di stato civile libero dovrà presentare idonea certificazione che dimostri il suo stato civile al fine di completare la sua posizione anagrafica. Diversamente, risulterà di stato civile ignoto.
Accertamento delle condizioni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile:
1 - Il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia effettivamente discendente da
cittadino italiano.
Il Regno d’Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli Venezia Giulia dal 16 luglio 1920.
Gli Uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871 e nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.
L’avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d’Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all’estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l’avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis. Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l’avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.
Se l’avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l’interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente. Occorre solo per verificare che lo stesso sia nato su territorio italiano o che è stato annesso al Regno (Ministero dell'Interno - Massimario dell'Ufficiale di Stato Civile anno 2012).
Per questo accertamento il richiedente deve presentare:
- L’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato;
- Gli atti di nascita di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente;
- Gli atti di matrimonio dell’avo emigrato e di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente, se coniugato;
- L’atto di morte dell’avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d’Italia. Tale atto, benchè non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861.
Gli atti di stato civile formati all’estero debbono essere presentati in regola con le norme sulla traduzione e sulla legalizzazione, o apposizione del timbro di cui alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, almeno che non ci siano convenzioni che esentano da tali formalità.
In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948. Alla luce di ciò l’ufficiale di stato civile nell’esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell’avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.
Può capitare che il richiedente non possa produrre un atto di nascita dei discendenti, in quanto mai formato nel Paese straniero, oppure presenti un documento denominato «negativo di nascita». In mancanza di tale atto non si può procedere, perché non si può verificare la continuità della discendenza. In questi casi l’ufficiale di stato civile deve rifiutare la richiesta di riconoscimento indicando i motivi del rifiuto.
Gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi alla autorità giudiziaria.
2 - La trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell’avo prima della nascita del suo discendente diretto.
Per verificare tale requisito il richiedente deve presentare un certificato rilasciato dall’autorità straniera competente dal quale risulti che l’avo italiano emigrato non si sia naturalizzato, cioè che non abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.
Anche tale documento deve essere in regola con le formalità della traduzione e legalizzazione.
Nel caso sia avvenuta la naturalizzazione, l’avo ha perso la cittadinanza italiana, e, pertanto, ha interrotto la trasmissione della stessa ai suoi discendenti, che sono rimasti in possesso solo della cittadinanza straniera «iure loci».
3 - La trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa
espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso.
Il punto 2 dell’art. 8 della abrogata legge 555/192 specificava che: «Perde la cittadinanza ... chi, avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza».
Occorre, pertanto, verificare che un ascendente del richiedente, o il richiedente stesso, non abbia dichiarato di rinunciare alla nostra cittadinanza.
A questo punto è l’ufficiale di stato civile che, dopo aver ottenuto tutta la documentazione, deve
chiedere al Consolato competente per residenza del richiedente e dei suoi ascendenti una attestazione dalla quali risulti che nessuno (dall’avo italiano emigrato al richiedente il riconoscimento della cittadinanza) abbia mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana:
- Per verificare correttamente quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione, è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l’interessato sia quanto più possibile preciso nell’indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi ascendenti.
- Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell’8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è
conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza. La procedura precedentemente descritta si applicherà per le domande pervenute prima del 29/03/2025.
Per le domande pervenute dopo tale data si applicherà quanto previsto dal d.L. n.39 del 28/03/2025, ovvero sarà onere del richiedente dimostrare che un ascendente del richiedente, o il richiedente stesso, non abbia dichiarato di rinunciare alla cittadinanza italiana, tramite attestazione consolare.
Come fare
L’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), dovrà fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.
ATTENZIONE!
I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutta "la catena" dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia, fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto), e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui serve il certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. I certificati di cui al punto 7 e 8 sono acquisiti dall’ufficio.
I documenti rilasciati all'estero debbono essere presentati in copia autentica e integrale, pertanto non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.
I documenti fatti all’estero devono essere:
- LEGALIZZATI (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, es. Convenzione dell’Aja del 1961, che dispone la necessità dell’APOSTILLE; la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato)
- TRADOTTI in italiano (se la traduzione è svolta all’estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato Italiano oppure munita della Apostille; ovvero con l’attestazione del Tribunale Italiano se svolta in Italia); la traduzione in lingua italiana dei documenti formati all’estero non può MAI essere fatta per riassunto.
Eventuali sentenze da produrre a corredo dell'istanza devono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).
L’atto originale, la sua legalizzazione, la traduzione dell'atto e la legalizzazione della traduzione, devono essere uniti tra loro, a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale.
La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione.
Solo se vengono confermate tutte le condizioni poste dalla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991, verrà riconosciuta la cittadinanza italiana e provveduto alla trascrizione degli atti del richiedente, altrimenti vi sarà un provvedimento di rigetto dell’istanza.
Dopo l’acquisizione al protocollo, la documentazione NON è restituibile, neppure in caso di non accoglimento.
Cosa serve
Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento:
- 1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; qualora l’avo italiano nato in uno stato preunitario, fosse deceduto, anche all’estero, prima che lo stesso stato preunitario fosse annesso al Regno, non avrebbe la cittadinanza italiana e conseguentemente non potrebbe trasmetterla ai suoi discendenti. Non è indispensabile, invece, acquisire gli atti di morte dei discendenti;
- 2. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- 3. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- 4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- 5. certificato di non naturalizzazione dell’avo, ovvero certificazione rilasciata dalla competente Autorità Estera che l’avo italiano non ha volontariamente acquistato la cittadinanza straniera, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nel caso in cui l’avo si sia naturalizzato, il figlio di questi deve aver raggiunto la maggiore età alla data di naturalizzazione del genitore;
- 6. in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
- 7. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
- 8. certificato di residenza;
- 9. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 90 giorni, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà recarsi in Questura, entro 8 giorni, per effettuare la dichiarazione di presenza.
- 10. domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis, munita di marca da bollo da € 16,00.
Cosa si ottiene
Il riconoscimento della cittadinanza italiana dalla nascita e la trascrizione dei propri atti di stato civile, con possibilità di rilascio di carta di identità italiana e passaporto italiano presso la competente Questura.
Tempi e scadenze
Per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune - 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero
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Costi
Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.
L'avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, presentato in Comune, deve essere preceduto dal pagamento del contributo amministrativo di Euro 300,00, come previsto dalla Delibera di Giunta n. 55 del 25/03/2025, in applicazione di quanto previsto dall'art.1, commi 636 e 638 della L. n. 207/2024.
E' consentito il pagamento del contributo esclusivamente a mezzo pagoPA.
Il mancato o inesatto pagamento del contributo, non consentirà di dare avvio al procedimento, fino a quando l'importo dovuto non sarà interamente versato.
Procedure collegate all'esito
Data la quantità e la complessità delle richieste e della documentazione da valutare, oltre alla necessità di rispettare la Privacy delle persone, non saranno fornite informazioni telefoniche.
Solo se ritenuto necessario, sarà l’Ufficio a proporre un appuntamento.
Il procedimento di stato civile di riconoscimento della cittadinanza italiana, e quello d’anagrafe di iscrizione in ANPR, necessario per poter presentare la richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune, sono separati, ma ciò non toglie che vi possano essere interferenze tra i due in applicazione del regolamento anagrafico e di stato civile.
Se in occasione dei controlli necessari per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione in ANPR, l’Ufficiale di Anagrafe rilevasse il non possesso della dimora abituale e rigettasse l’istanza di residenza, l’Ufficiale di Stato Civile non sarebbe più competente a proseguire l’istruttoria per il riconoscimento della cittadinanza italiana, poiché il cittadino non è mai stato residente e quindi dovrebbe rigettare la sua istanza per incompetenza.
Se, invece è l’Ufficiale di Stato Civile a non rilevare i requisiti sufficienti a riconoscere la cittadinanza italiana, e quindi a rigettare l’istanza, l’Ufficiale di Anagrafe, anche se si sono conclusi i termini per la conferma della residenza anagrafica, dovrà annullare il provvedimento di iscrizione anagrafica poiché decadono i presupposti in base ai quali il cittadino era stato iscritto: non essendo cittadino straniero discendente da avo italiano non poteva essere iscritto in forza della circolare del Ministero dell’Interno n.32/2007, ovvero doveva presentare il permesso di soggiorno. Infatti, il cittadino extracomunitario può richiedere la residenza, ai sensi della citata circolare n. 32/2007, senza produrre il permesso di soggiorno, ma in quanto richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis beneficia della condizione di favore, per cui viene iscritto esclusivamente producendo il passaporto con timbro di ingresso se proveniente da area extra-Shengen oppure con la produzione della dichiarazione di presenza se proveniente da Paesi appartenenti all’area Shengen.
- se l’Ufficiale d’Anagrafe rigetta l’istanza di residenza, o annulla l’iscrizione anagrafica, l’Ufficiale di Stato Civile deve rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis per incompetenza, in quanto non essendo il cittadino mai stato residente, l’Ufficiale di Stato Civile non era competente a recepire la domanda di riconoscimento della cittadinanza;
- se l’Ufficiale di Stato Civile rigetta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, l’Ufficiale d’Anagrafe deve annullare l’iscrizione anagrafica se già iscritto, o rigettare la domanda di residenza se l’istruttoria è ancora in corso. Il cittadino, infatti, non essendo discendente da avo italiano, in quanto gli è stata rigettata la domanda, non può essere iscritto beneficiando della norma di favore, che esclude la presentazione del permesso di soggiorno.
Vincoli
Il cittadino straniero richiedente deve essere residente nel Comune.
Se invece risiede all’estero deve avviare il procedimento dall’estero attraverso il Consolato italiano di riferimento (esempio: per l'Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires, la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).
L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale.
Secondo la sentenza della Cassazione del 14.03.1986 “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.
Alla luce di quanto sopra, l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato disponendo gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità dei fatti dichiarati dagli interessati.
Per avere notizie e chiarimenti può interpellare, oltre ai diretti interessati, enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Gli accertamenti vengono effettuati di norma tramite la Polizia Locale o personale appositamente incaricato.
In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.
Solo successivamente all’iscrizione anagrafica, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.
N.B. Ciascun procedimento condiziona l'altro: se non viene riconosciuta la dimora abituale sarà NULLO anche il procedimento di riconoscimento della cittadinanza; se non viene riconosciuta la cittadinanza, sarà NULLO anche il procedimento di iscrizione anagrafica.
L’iscrizione in Anagrafe del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall’anagrafe comporterà automaticamente l’interruzione di tale procedimento.
Casi Particolari
Discordanze tra gli atti presentati
I documenti di stato civile devono essere TUTTI concordi sulle GENERALITA’ (COGNOME, NOME), sulle DATE e sui LUOGHI riportate in TUTTI i diversi atti. Ci deve essere una concordanza ASSOLUTA sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti (Ad esempio se nell’atto di nascita di Mario Rossi, il padre è indicato come Giuseppe Rossi ma nell’atto di nascita del padre è invece Giuseppe Rosso, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza).
In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze, queste discordanze devono essere rettificate dalla competente Autorità Straniera.
Solamente le Autorità straniere che hanno emesso il documento potranno rettificare o sanare gli errori in oggetto.
Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno: “…condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente
investito dello status di cittadino … attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l’acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell’interessato… solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l’effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti”.
L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.
Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dall’art. 10-bis, L. 241/1990, al fine di consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento che lo riguarda. Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno presentate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
Atti provenienti dall'Argentina
Per quanto riguarda esclusivamente gli atti provenienti dall'Argentina, si richiama l'accordo
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 09/12/1987, ratificato con L. n. 533/1988, che disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati.
Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).
L'apostille elettronica sugli atti della Repubblica Argentina
Dal 15 aprile 2019 l'Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo.
Tale procedura è stata dichiarata dall'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (circolare del Ministero dell’Interno n.77 del 7/07/2022).
Di conseguenza:
- gli atti argentini redatti in formato .pdf e sottoscritti con firma digitale costituiscono documento originale informatico;
- l'apostille elettronica apposta al documento informatico conformemente alla Convenzione dell'Aja del 1961 attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e l'identità del sigillo o del bollo di cui l'atto è rivestito, ma non certifica il contenuto dell'atto sul quale è presente;
- la presenza della firma digitale sull'apostille che è apposta sull'atto pubblico al quale si riferisce attestandone l'autenticità della firma, nonché il titolo secondo il quale il firmatario ha agito, è garanzia dell'immodificabilità e autenticità del documento informatico costituito da apostille e atto pubblico ad esso riferibile.
Ne consegue che l'apostille elettronica rilasciata dall'autorità argentina, una volta verificata, ne costituisce un'attestazione di conformità rilasciata dal pubblico ufficiale argentino a ciò autorizzato,e il documento prodotto dal cittadino argentino all'Ufficiale di Stato Civile è copia cartacea di un documento informatico che contiene gli elementi tramite i quali è possibile verificare, esclusivamente per i documenti rilasciati a partire dal 15/04/2019, la corrispondenza allo stesso della copia analogica.
Per gli atti antecedenti al 15/04/2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'apostille con le modalità prima elencate, i cittadini argentini dovranno richiedere alle competenti autorità consolari l'apposizione di una valida apostille, prima dell'esibizione del documento all'Ufficiale di Stato Civile.
Riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889, c.d. della "Grande Naturalizzazione"
E’ stata pubblicata il 24/08/2022 la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 354/2022 relativa al contenzioso inerente la perdita della cittadinanza italiana per i cittadini di origine italiana che avessero beneficiato dell’acquisto della cittadinanza brasiliana, a seguito della cd. Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889.
Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno escluso che la Grande Naturalizzazione possa avere comportato la perdita della cittadinanza italiana: pertanto, i cittadini di origine italiana che avessero, all’epoca, acquistato la cittadinanza brasiliana, per automatismo disposto dal decreto del governo brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana e possono, dunque, averla trasmessa ai propri discendenti.
Con questa decisione si definisce una disputa giurisprudenziale che si era aperta da qualche tempo, a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva disposto la perdita della cittadinanza italiana per coloro che fossero diventati brasiliani a seguito della Grande
Naturalizzazione brasiliana: il Ministero dell'Interno, aveva emanato la nota n. 64525 in data 08/10/2021, con la quale, in relazione ai contrastanti orientamenti, disponeva che tali procedimenti fossero momentaneamente sospesi in attesa di una pronuncia della Cassazione, come appunto avvenuto con la sentenza in questione delle Sezioni Unite.
La richiesta "diretta" di trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero
La richiesta all'Ufficiale di Stato Civile, da parte di cittadini stranieri non residenti, di procedere alla trascrizione dei propri atti di stato civile in quanto discendenti diretti da un cittadino italiano o ascendenti di cittadini riconosciuti cittadini italiani, non può essere accolta senza allegare
documentazione (passaporto italiano o certificazione di cittadinanza italiana rilasciata dal Console italiano), che provi il possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente.
In tal senso il richiamo alle seguenti norme: - artt.12 e 17 del d.P.R. n.396/2000; - art.1 della L. n.91/1992, fanno riferimento a fattispecie completamente diverse e non possono essere fondamento per legittimare la richiesta.
La trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero, nella fattispecie in esame, ha come effetto sostanziale quello di formalizzare e concretizzare l'avvenuta dichiarazione di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Precisamente quando la trasmissione in Italia degli atti di stato civile ai fini della trascrizione avviene tramite l'Autorità Consolare all'estero, e il Consolato effettuerà la trasmissione, previa verifica della regolarità degli atti, soltanto a conclusione di un procedimento di verifica del possesso della cittadinanza italiana.
Quando invece la richiesta di trascrizione degli atti di stato civile viene effettuata direttamente dagli interessati, all'Ufficiale di Stato Civile è richiesto di verificare che il richiedente sia cittadino italiano.
Pertanto per ottenere la trascrizione dell'atto come cittadino italiano, non è sufficiente presentare all'Ufficiale dello Stato Civile un atto di nascita semplicemente invocando il possesso della cittadinanza italiana per discendenza: se così fosse qualsiasi cittadino potrebbe farlo, eludendo la legge ed evitando qualsiasi ulteriore adempimento.
E' invece necessario che la trascrizione dell'atto sia preceduta da un procedimento ricognitorio sulla sussistenza dei requisiti che avrebbero consentito la trasmissione della cittadinanza all'avo fino al richiedente, e in tal caso l'Ufficiale di Stato Civile è competente allo svolgimento di tale adempimento soltanto se l'interessato è residente nel Comune; viceversa, se l'interessato risiede all'estero, la competenza è del Consolato (vedi parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.3759/2013 del 20/02/2019, e la circolare del Ministero dell'Interno n.8/2019).
Riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis: necessità che la pronuncia del Tribunale sia definitiva
L'Ufficiale dello Stato Civile per poter provvedere alla trascrizione nei registri di sentenze o ordinanze dichiarative della cittadinanza italiana iure sanguinis, deve controllare che l'istanza di trascrizione sia accompagnata dall'apposita attestazione di Cancelleria (ovvero del certificato
di passaggio in giudicato), di cui l'art.124 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza in due sentenze: Tribunale di Mantova, prima sezione civile, decreto del 16/09/2021, e il Tribunale Ordinario di Treviso, prima sezione civile, sentenza del 28/09/2021.
In particolare le sentenze hanno richiamato la "giurisprudenza di legittimità secondo cui le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno, ai sensi dell'art.282 del codice di procedura civile, efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice civile".
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