Oggetti smarriti o rinvenuti

  • Servizio attivo

In caso di ritrovamento / smarrimento di un oggetto è possibile rivolgersi all'Urp della Polizia Locale,

A chi è rivolto

A chi ha ritrovato o smarrito oggetti vari (chiavi, biciclette, portafogli, cellulari ecc.) nel territorio comunale di Cesena

Come fare

Recarsi all’ufficio URP della Polizia Locale previo appuntamento da richiedere all'indirizzo e-mail: oggettirinvenuti@comune.cesena.fc.it.

Uno specifico avviso delle cose rinvenute viene pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito del Comune di Cesena per favorire la restituzione dell’oggetto.

Cosa serve

Per consegnare/ritirare oggetti smarriti, è necessario:

  • Per la consegna di oggetti rinvenuti: consegnare l'oggetto il prima possibile, indicando le circostanze del ritrovamento
  • Per il ritiro di oggetti smarriti: il proprietario dovrà presentarsi personalmente con documento d’identità valido e denuncia di furto/smarrimento (se fatta), dovrà inoltre fornire una descrizione dettagliata dell'oggetto smarrito e indicare il periodo di smarrimento

Cosa si ottiene

Consegna/ritiro di oggetti rinvenuti/smarriti

Tempi e scadenze

L'oggetto rinvenuto va consegnato alla Polizia Locale il prima possibile

L'oggetto smarrito va richiesto il prima possibile a seguito della consultazione dell'apposito elenco

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Uffici che erogano il servizio

Ufficio Reparto procedure amministrative - URP

Via Natale Dell'Amore, 19, 47521

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Settore Polizia Locale

Via Natale Dell'Amore, 19, 47521
Argomenti:

Costi

Non ci sono costi previsti

Procedure collegate all'esito

Non ci sono particolari procedure collegate all'esito

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 18/03/2024, 12:57

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