Cumulo giuridico – Richiesta di applicazione art. 198-bis Codice della Strada

  • Servizio attivo

Con questo servizio puoi richiedere l'annullamento dei verbali successivi al primo, con rimodulazione importi, in caso di più violazioni identiche

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini, conducenti e proprietari dei veicoli, che hanno ricevuto più verbali per la stessa violazione al Codice della Strada (CdS), commessa con lo stesso veicolo, prima di aver ricevuto la prima notifica o contestazione.

Quando è possibile presentare la richiesta (Requisiti)
Si può inviare la richiesta solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
1. Ricezione di più verbali per la medesima violazione e riferiti allo stesso veicolo
2. I verbali sono stati accertati e notificati dalla Polizia Locale di Cesena
3. Le violazioni sono avvenute nei 90 giorni precedenti alla data di notifica del primo verbale
4. Nono sono stati già effettuati i pagamenti dei singoli verbali

La procedura si avvia unicamente su richiesta dell’interessato/a (trasgressore/a o proprietario/a del veicolo).

L’Ufficio Contenzioso verifica la presenza dei requisiti e procede, in caso di esito positivo, all’annullamento dei verbali successivi al primo.

Descrizione

L’art. 198-bis del Codice della Strada è una norma che tutela il cittadino evitandogli di pagare cifre eccessive se ha accumulato più sanzioni per la medesima violazione, senza ancora esserne a conoscenza.
Se le violazioni riguardano lo stesso veicolo e sono state rilevate dal nostro Comando di Polizia Locale, il primo verbale che si riceve (notificato o contestato) diventa il verbale di riferimento.

 

In presenza di tutti i requisiti di legge:
● IL PRIMO VERBALE NON VIENE ANNULLATO, ma il suo importo viene ricalcolato (pari al triplo della sanzione minima prevista);
● I VERBALI SUCCESSIVI AL PRIMO VENGONO ANNULLATI;
● Per i verbali annullati restano da pagare unicamente le SPESE di NOTIFICA e di ACCERTAMENTO già sostenute dal Comune.

ATTENZIONE
L’AGEVOLAZIONE DELL’ART. 198-bis del CdS NON E’ GENERICA E NON PUO’ ESSERE RICHIESTA PER QUALSIASI TIPO DI SANZIONE ACCUMULATA.
In particolare, NON SI APPLICA per le violazioni alle regole di comportamento e di guida pericolosa ovvero non si applica per eccessi di velocità, divieti di sosta o passaggi con il semaforo rosso.

Esempi:
Caso Pratico (quando si applica)
Un automobilista utilizza l'auto ogni giorno per andare al lavoro, ma dimentica di effettuare la revisione del veicolo.
● Tra maggio e luglio, transita quotidianamente sotto una telecamera di controllo del traffico.
● Il 15 agosto gli viene recapitato a casa il primo verbale per la revisione scaduta (173 €).
● Nei giorni successivi, riceve altri 4 verbali identici relativi ai passaggi effettuati nei mesi precedenti, prima che potesse accorgersi della dimenticanza.
Senza l'applicazione dell'articolo 198-bis, l'automobilista dovrebbe pagare 5 sanzioni separate (173 € × 5 = 865 €).

Come si risolve grazie all'Art. 198-bis?
Poiché le infrazioni riguardano un requisito tecnico o amministrativo (in questo caso la revisione) e sono state commesse nei 90 giorni precedenti alla notifica del primo verbale, il proprietario del veicolo può estinguere tutte le sanzioni con una procedura agevolata:
1. Pagamento della sanzione cumulativa: Entro 100 giorni dalla ricezione della prima multa, si effettua il pagamento di un'unica sanzione speciale pari al triplo della sanzione minima edittale (circa 519 € complessivi anziché 865 €).
2. Richiesta di annullamento degli altri verbali: Entro 120 giorni dalla prima notifica, si invia un'istanza di archiviazione per tutti gli altri 4 verbali, allegando la ricevuta del pagamento effettuato e saldando unicamente le spese di notifica e accertamento.

Caso Pratico (quando NON si applica)
Il passaggio con il semaforo rosso
Il caso: Un cittadino passa per 7 volte nell'arco di tre settimane allo stesso incrocio superando il semaforo con la luce rossa (infrazione rilevata dal dispositivo automatico T-RED “PARVC”). Un mese dopo si vede notificare a casa i 7 verbali distinti.
Esito: Il cittadino NON PUÒ richiedere il cumulo ex art. 198-bis. Ognuna di queste violazioni è il risultato di una autonoma condotta pericolosa e l'automobilista dovrà pagare tutti e 7 i verbali per intero, oltre a subire le relative sanzioni accessorie (decurtazione dei punti e sospensione della patente dove prevista) per ciascun singolo verbale.

Come fare

La richiesta deve essere presentata tramite il modulo di istanza di annullamento in applicazione dell’art. 198-bis del Codice della Strada (vedi sezione Allegati), da compilare e trasmettere all’Ufficio Contenzioso con le seguenti modalità:

● Invio e-mail/PEC: contenzioso@comune.cesena.fc.it
● Consegna diretta presso Ufficio URP Polizia Locale Cesena, nei seguenti orari:
- Martedì, Giovedì e Sabato: 09:00 – 12:00
- Giovedì: 15:30 – 18:30

Cosa serve

È necessario allegare:

  • Copia dei verbali oggetto della richiesta
  • Eventuale documentazione in grado di fornire elementi integrativi

Cosa si ottiene

Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati. (art.198 bis c.2)
In caso di accoglimento dell’istanza, occorre seguire le istruzioni dell’ufficio Contenzioso e provvedere ad effettuare il pagamento dell’importo della sanzione rimodulato, nonché delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione, presupposto per l'archiviazione dei successivi verbali (art.198 bis.c7)

Tempi e scadenze

L'istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata rif. art.198 bis c.7)

Costi

In caso di accoglimento dell’istanza, sono dovuti
● l’importo del primo verbale rideterminato nel triplo del minimo edittale, secondo quanto previsto dall’art. 198-bis c.4 del Codice della Strada, (il pagamento avviene tramite il link dedicato nella sezione “Servizi on line – Polizia Locale”);
● le spese di notificazione relative ai verbali, anche successivi al primo;
● € 10,00 per rimborso spese di procedimento ai sensi della DGC n. 162/2026, per le istanze di applicazione dell’art. 198-bis CdS, nelle modalità stabilite dall’ufficio contenzioso

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti:

Procedure collegate all'esito

In caso di accoglimento
In caso di accoglimento dell’istanza, il primo verbale resta valido e il relativo importo viene rideterminato nella misura prevista dall’art. 198-bis del Codice della Strada.
I verbali successivi al primo vengono annullati.
Il richiedente dovrà pertanto corrispondere:
● l’importo del primo verbale, rideterminato nel triplo del minimo edittale;
● le spese di notificazione relative ai verbali successivi al primo;
● il pagamento € 10,00 per rimborso spese di procedimento previsto dalla disciplina comunale.

In caso di rigetto
In caso di rigetto dell’istanza, i verbali restano validi e continuano a produrre i loro effetti.
Qualora i relativi termini non siano decorsi, resta salva la possibilità di proporre:
● ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dalla notificazione del verbale;
● opposizione davanti al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Allegati

Ultimo aggiornamento: 03/11/2026, 11:33

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