Verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada – Richiesta di revoca o annullamento in autotutela

  • Servizio attivo

Il servizio permette di richiedere la revoca o l'annullamento di un verbale quando ricorrono i presupposti previsti dalle disposizioni comunali e dalla normativa vigente

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini, conducenti e proprietari dei veicoli destinatari di verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada, che intendano richiedere la revoca o l’annullamento del verbale in autotutela nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell’Amministrazione comunale.

Descrizione

L’istanza di revoca o annullamento in autotutela del verbale o preavviso di accertamento può essere presentata al Comando di Polizia Locale quando ricorrono i presupposti previsti dalle disposizioni comunali e dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi: art. 203 D.lgs 285/92 art. 386, 390 del DPR 495/92, art. 21quinquies, 21octies e 21nonies L. 241/90.

Le principali ipotesi di applicabilità di questa procedura sono individuate nelle determine dirigenziali n. 806 del 23/06/2023 e nr. 110991/2023 del 08/08/2023 (vedi sezione Allegati)

Alcuni esempi:
Veicoli al servizio di persone con disabilità
● Veicolo utilizzato per il trasporto della persona con disabilità munita di contrassegno valido;
● Veicolo non intestato al titolare del contrassegno, nei soli casi previsti;
● Veicolo registrato nelle banche dati previste dalla normativa non aggiornate

Veicoli di enti e soggetti autorizzati
● Veicoli di Enel, Tim/Telecom, Hera, Poste e altri soggetti autorizzati, nei casi previsti dalle ordinanze

Taxi e NCC
● Situazioni documentate relative all’esercizio del servizio, nei casi previsti

Medici in continuità assistenziale
● Veicoli utilizzati dai medici in continuità assistenziale ASL, nei casi previsti

Pass ZTL e accesso alle corsie riservate
● Errori o imprecisioni relativi a pass e autorizzazioni
● Pass ZTL valido con targa non correttamente registrata
● Transiti effettuati nei cinque giorni precedenti il rinnovo del pass permanente, nei casi previsti

Errori tecnici del sistema di rilevazione della targa
● Errata lettura della targa
● Targa o Stato non correttamente identificabili
● Veicolo fotografato diverso da quello indicato nel verbale

Duplicazioni di sanzioni
● Duplicazione relativa allo stesso varco, allo stesso veicolo e alla stessa giornata
● Violazione già contestata immediatamente da una pattuglia
● Duplicazione di accertamenti relativi alle medesima condotta, esempio doppia sosta nello stesso giorno e luogo

Cumulo giuridico: più infrazioni della stessa natura accertate in un arco temporale ristretto (art.198 bis CdS)
● Nel caso di ricevimento di più verbali per violazioni identiche previste dal Codice della Strada, si può richiedere la rimodulazione dell’importo dovuto qualora le infrazioni della stessa natura siano state accertate in un arco temporale ristretto, in applicazione dell’art.198 bis Cds (si rimanda alla pagina dedicata)

Come fare

La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo di istanza di revoca/annullamento in autotutela del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada (vedi sezione "Allegati").

Per la presentazione dell’istanza non è necessario il patrocinio di un legale.

La domanda, debitamente compilata corredata della documentazione necessaria, può essere:
● Inviata tramite e-mail/pec all’indirizzo: contenzioso@comune.cesena.fc.it
● Consegnata direttamente: presso l’URP Polizia Locale Cesena, nei seguenti orari:
Martedì, Giovedì e Sabato dalle 09:00 alle 12.00; Giovedì anche dalle 15:30 alle 18.30

Cosa serve

È necessario:

  • indicare in modo chiaro i motivi per i quali si chiede la revoca o l’annullamento del verbale
  • allegare tutta la documentazione utile a comprovare quanto dichiarato.

Cosa si ottiene

In caso di accoglimento dell’istanza, il verbale o il preavviso di accertamento viene rettificato o annullato in autotutela, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

Tempi e scadenze

L’istanza deve essere presentata tempestivamente, entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

ATTENZIONE:
La presentazione dell'istanza non sospende i termini previsti per il pagamento, né quelli per la presentazione dei ricorsi. Non sostituisce né preclude la possibilità di presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notificazione del verbale o opposizione al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge (maggiori info: https://www.comune.cesena.fc.it/servizio/sanzioni-per-violazione-al-codice-della-strada-come-fare-ricorso/)

L’eventuale mancata risposta all’istanza non può essere considerata come accoglimento della stessa.

Costi

Per alcune tipologie di istanza è previsto il pagamento di Euro 10,00, oltre alle eventuali spese di accertamento e notificazione già sostenute, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale nr. 162/2026 (vedi sezione Allegati)

In particolare:
● rimborso delle spese relative a omessa o errata comunicazione dei dati/autorizzazioni, ad esempio, nei casi riguardanti persone con disabilità, taxi, NCC, trasporto merci;
● applicazione art. 198-bis del Codice della Strada, relativo alle violazioni reiterate, ovvero più violazioni identiche, quando ne ricorrono i presupposti (si rimanda alla pagina dedicata)

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti:

Procedure collegate all'esito

L’Ufficio Contenzioso esamina le istanze relative a particolari situazioni documentate, valutando i presupposti per l’eventuale revoca, rettifica o annullamento in autotutela.

In caso di accoglimento:
● nei casi previsti, è richiesto il pagamento di Euro 10,00, oltre alle eventuali spese di accertamento e notificazione già sostenute;

● negli altri casi, la procedura è gratuita e non è necessario effettuare alcun ulteriore adempimento.

In caso di NON accoglimento
● è possibile, qualora non siano decorsi i relativi termini, proporre ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dalla notificazione del verbale) oppure opposizione al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale)

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Allegati

Ultimo aggiornamento: 03/11/2026, 11:28

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